Art. 14.
(Ricorsi).

      1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 12, contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente asilo. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di diniego. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado.
      2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione territoriale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.
      3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno dell'interessato ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
      4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
      5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese

 

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dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
      6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione territoriale.
      7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.